Viene riformato, per non dire stravolto, il regime fiscale dei redditi di capitale (dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.
Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.
Dividendi
A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:
- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.
Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
- dalle società di capitali;
- dagli enti non commerciali.
Plusvalenze
Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del D. Lgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).
Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 461/97).
Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minusvalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.
Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:
- senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
- a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l’imposta sostitutiva del 26%.
Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:
- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;
- dalle società di capitali.
Decorrenze e regimi transitori
Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:
- se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);
- se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.
Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:
- le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
- le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.
Esempio numerico
Si ipotizzi di distribuire 100.000 euro di utile percepito da una persona fisica non imprenditore da assoggettare alle aliquote marginali IRPEF e addizionali (max 45% e min 25%) per una base imponibile del 40%, del 49,72% o del 58,14% (a seconda del periodo di formazione dell’utile della società) e alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
100.000,00 | |||||
IMPONIBILE 40% | 40% | 18.000,00 | TOTALE TASSAZIONE MAX | 45% | |
IMPONIBILE 40% | 40% | 10.000,00 | TOTALE TASSAZIONE MIN | 25% | |
IMPONIBILE 49,72% | 49,72% | 22.374,00 | TOTALE TASSAZIONE MAX | 45% | |
IMPONIBILE 49,72% | 49,72% | 12.430,00 | TOTALE TASSAZIONE MIN | 25% | |
IMPONIBILE 58,14% | 58,14% | 26.163,00 | TOTALE TASSAZIONE MAX | 45% | |
IMPONIBILE 58,14% | 58,14% | 14.535,00 | TOTALE TASSAZIONE MIN | 25% | |
TASSAZIONE 26% | 26% | 26.000,00 |
Da questo schema si evince che, liquidità disponibile nella società permettendo, non conviene aspettare il 01 gennaio 2023 per distribuire di utili formatisi fino al 31/12/2016, i quali vengono tassati per il 40% per gli utili ante 2007 e per il 49,72% per gli utili post 2007. Bisogna, però, tener presente che è molto plausibile che il legislatore fiscale da qui al 2023 possa cambiare le carte in tavolo.