Le Srl, che dal 16/03/2019 al 18/06/2019 hanno nominato l’organo di controllo perché in quel preciso periodo di tempo erano tenute a nominarlo e dal 18/06/2019 non sono più tenute ad avere l’organo di controllo, potrebbero procedere alla revoca dell’organo.
Per il revisore è sufficiente la sola delibera assembleare, atteso che, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.
In caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”. Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 6100/2015, ha ritenuto imprescindibile il decreto di approvazione del tribunale al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; di parere opposto, invece, il Notariato, che, con lo Studio n. 1129/2014/I, ha ritenuto bastevole la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.
Alla luce di ciò si potrebbe percorre per prima la strada del buon senso invitando i sindaci nominati a valutare l’abbandono della carica a seguito delle sopravvenute novità legislative.