Il 16/03/2019 entrava in vigore il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 379) che prevedeva la nomina dell'organo di controllo o del revisore obbligatoria se la SRL:
- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.
Dopo soli tre mesi il legislatore cambia idea e il decreto Sblocca Cantieri (Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32 Articolo 2 bis) entrato in vigore il 18/06/2019 prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
- a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unita'.
Il punto non è che possono essere giusti o sbagliati i primi parametri o i secondi ma è il cambiamento repentino del legislatore che non agevola la vita delle imprese (in questo caso le SRL) è vero da un lato che le SRL con l’entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il 16/03/2019 avrebbero avuto nove mesi di tempo per adeguarsi, ma dall’altro sono convinto che molte aziende avrebbero potuto cogliere l’occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio di fine aprile 2019 per adeguarsi per poi trovarsi dopo un mese e mezzo con un organo di controllo non più obbligatorio.