Nell’ambito delle novità introdotte con il Decreto fiscale sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario attraverso:
- un aumento delle pene
- più basse soglie di rilevanzaaffinché si configurino i reati stessi.
Vengono inoltre estese, anche a fronte di determinati reati tributari, quanto previsto dall’art. 240 bis c.p. in forza del quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.
Ecco le novità introdotte riassunte nella tabella che di seguito si espone:
Pena prevista | ||
Prima del Decreto fiscale |
Dopo il Decreto fiscale | |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 4 a 8 anni. Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che “Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni” |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 3 a 8 anni |
Dichiarazione infedele |
Reclusione da 1 a 3 anni |
Reclusione da 2 a 5 anni. È sta inoltre abrogata la previsione in forza della quale non assumevano rilievo le valutazioni che differivano in misura inferiore al 10% da quelle corrette. |
Omessa dichiarazione |
Reclusione da un 1 anno e 6 mesi a 4 anni |
Reclusione da 2 a 6 anni |
Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta |
Reclusione da 1 e 6 mesi a 4 anni |
Reclusione da 2 a 6 anni |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 4 a 8 anni. Il nuovo comma 2-bis prevede tuttavia che “Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni” |
Occultamento o distruzione di documenti contabili |
Reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 3 a 7 anni |
Sono invece stati interessati da un abbassamento delle soglie di punibilità i seguenti reati:
- infedele dichiarazione, essendo oggi previsto che si configuri il reato se nelle dichiarazioni annuali, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente, l’imposta evasa è superiore a euro 100.0000 e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni. Non assume più rilevanza, dunque, la precedente soglia dei 150.000 euro di imposta evasa e il limite di 3 milioni di euro di elementi attivi sottratti ad imposizione,
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate, essendo oggi previsto che il reato si configuri a seguito dell’omesso versamento di ritenute per un ammontare pari a 100.000 euro (e non più, quindi 150.000 euro),
- omesso versamento Iva, per potersi configurare il quale è oggi sufficiente l’omesso versamento Iva di un importo pari a 150.000 euro (in luogo della soglia di 100.000 euro prima prevista).