Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
- della sanzione in misura ridotta.
Il calcolo degli interessi viene calcolato come di seguito indicato:
Data | % | |
Tasso interessi fino al | 31/12/2007 | 2,500 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2009 | 3,000 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2010 | 1,000 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2011 | 1,500 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2013 | 2,500 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2014 | 1,000 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2015 | 0,500 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2016 | 0,200 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2017 | 0,100 |
Tasso interessi fino al | 31/12/2099 | 0,300 |
Le sanzioni sull’imposta sono del:
- 30% per omesso o tardivo versamento
- 90% per ravvedimento di dichiarazione infedele
- 120% per omessa o tardiva registrazione del contratto
- 100% per credito inesistente
Con il ravvedimento è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Si può effettuare il ravvedimento operoso fino alla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
Le riduzioni delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso sono del
- Di 1/10 se il ravvedimento avviene entro 30 giorni
- Di 1/9 se il ravvedimento avviene oltre i 30 giorni e entro i 90 giorni
- Di 1/8 se il ravvedimento avviene oltre i 90 giorni e entro l’anno
- Di 1/7 se il ravvedimento avviene oltre l’anno e entro i due anni
- Di 1/6 se il ravvedimento avviene oltre i due anni
- Di 1/5 se il ravvedimento avviene dopo la constatazione tramite PVC
Le comunicazioni di irregolarità sono emesse a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatizzato o “liquidazione”) entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
Le stesse comunicazioni possono derivare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia (c.d. “controllo formale”).
Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10% per le comunicazioni da controllo automatizzato, 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell’imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.
Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
Una volta che non viene pagato la comunicazione di irregolarità l’agenzia delle entrate o l’ente creditore affida all’agenzia delle entrate – riscossione l’incarico di recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini per mezzo della notifica della cartella di pagamento.
Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Non sono previste riduzioni sulle sanzioni.
La tabella riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 ad oggi sull’aggio e gli oneri di riscossione:
Aggio e oneri di riscossione | |||
Pagamento della cartella | Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016 | Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 | Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012 |
Entro 60 giorni dalla notifica | 3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore | 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore |
Dopo 60 giorni dalla notifica | 6% a carico del debitore | 8% a carico del debitore | 9% a carico del debitore |
Gli interessi di mora, applicati per legge su cartelle e avvisi non pagati entro la scadenza, sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Attualmente sono pari al 3,5%. Le somme incassate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) a questo titolo vengono riversate interamente all’ente creditore.
La tabella riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Tasso | Decorrenza |
4,2% semestrale | 01/01/1999 |
8,40% | 01/01/2000 |
6,84% | 01/10/2009 |
5,76% | 01/01/2010 |
5,02% | 01/10/2011 |
4,55% | 01/10/2012 |
5,22% | 01/05/2013 |
5,14% | 01/05/2014 |
4,88% | 15/05/2015 |
4,13% | 15/05/2016 |
3,50% | 15/05/2017 |
3,01% | 15/05/2018 |