La circ. 14/2019 dell’agenzia delle entrate da un ampio risalto alla analisi delle conseguenze pratiche dell’introduzione dei nuovi termini per l’emissione delle fatture “immediate”.
Il c.d. decreto crescita ha previsto che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni,) dall’effettuazione dell’operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione.
Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l’8.10.2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).
Per chi emette fattura al momento dell’incasso (tipicamente i professionisti) è di controllare il conto corrente almeno ogni 12 giorni in modo da fatturare nei tempi corretti a norma di legge.
Per maggiori chiarimenti sul momento dell’effettuazione dell’operazione ai fini IVA rimando al mio breve trattato https://www.albertonesso.it/it/blog/alberto-nesso-commercialista-e-revisore-legale-trattato-sulliva-30
Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.
Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.
A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
Secondo l’agenzia delle entrate non si può più emettere le fatture con data fine mese in presenza di DDT nell’arco del mese, ma bisogna emettere le fatture in data dell’ultimo DDT emesso per ogni cliente. Sarebbe a questo punto carino sapere se l’agenzia delle entrate voglia anche la numerazione progressiva. Insomma l’ufficio complicazione affari semplici è sempre aperto!