IRI ma convieni veramenteI?

IRI ma convieni veramenteI?

La legge di Bilancio 2018 ha posticipato l’entrata in vigore del regime IRI introdotta dalla legge di Bilancio 2017. Le imprese individuali e le società di persone che decideranno di esercitare l’opzione per il regime di tassazione con aliquota proporzionale del 24 per cento potranno avvalersene dal 1° gennaio 2018.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono optare per l’Iri

  • gli imprenditori individuali e le imprese familiari in regime di contabilità ordinaria
  • le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.) in regime di contabilità ordinaria
  • le S.r.l. in regime di trasparenza come chiarito dall’agenzia delle entrate.

Esercizio dell’opzione. Durata ed effetti

Il comma 4 dell’articolo 55 bis del TUIR stabilisce che l’opzione per l’Iri deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque anni ed è rinnovabile.

Calcolo dell’IRI: i prelievi e il plafond di deducibilità

A seguito dell’opzione per l’Iri, non si applicherà più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR, nel quale i redditi d’impresa vengono tassati direttamente in capo ai soci. La nuova imposta, calcolata con la stessa aliquota prevista ai fini Ires (24% dal 1° gennaio 2017), sarà applicata – con le regole proprie in tema di reddito d’impresa – sull’utile prodotto e non distribuito.

Le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell’Iri sono computate in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi e sono riportabili in avanti senza limiti temporali.

La disciplina Iri dei prelevamenti non troverà applicazione fino a quando non saranno esaurite le riserve esistenti al termine del periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime.

È necessario rilevare, altresì, che, ulteriore conseguenza delle descritte disposizioni è rappresentata dal fatto che i redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile di esercizio restano assoggettati in modo definitivo esclusivamente ad Iri, in quanto non potranno essere prelevati.

Aspetto fondamentale della disciplina in esame risulta essere, pertanto, la determinazione del limite di deducibilità delle somme oggetto di prelievo, ovverosia del c.d. plafond Iri. A tal riguardo l’Amministrazione finanziaria, in risposta ai quesiti della stampa specializzata nel corso del Telefisco del 2 febbraio 2017, ha chiarito che “il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri”.

Ai fini previdenziali la base imponibile non cambia a seguito dell’Iri; pertanto, sarà calcolata sull’intero imponibile conseguito dall’impresa nell’annualità di riferimento, come del resto avviene già oggi con il regime ordinario.

Al fine di comprendere meglio il sopradescritto calcolo del Plafond Iri soccorre il seguente esempio numerico:

Seguono altri esempi numerici tratti dal documento “Imposta sul reddito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità” pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Di seguito sono riportate le principali criticità che ho riscontrato nell’opzione del regime Iri

  • Vi è l’obbligo di tenuta contabilità ordinaria anche per i soggetti che potrebbero farne a meno.
  • Se un soggetto preleva tutto l’utile prodotto a questo punto l’opzione non serve.
  • Se un soggetto non preleva l’utile del primo anno Iri e lo preleva negli anni successivi per quell’anno pagherà sia Iri che le imposte sul reddito.
  • L’opzione Iri potrebbe convenire a chi fa investimenti o a chi non preleva l’utile dell’impresa e gode di altri redditi.
  • Per coloro che producono redditi bassi non conviene.
  • Un soggetto ha versato gli acconti per il 2017 utilizzando il metodo previsionale come era previsto dalla legge di bilancio 2017 deve fare ravvedimento a causa del rinvio di un anno.

A questo punto come dice qualcuno fate il vostro gioco.

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